di Marina Crisafi - L’approvazione della nuova tabella di ripartizione delle spese condominiali è valida soltanto se posta all’ordine del giorno dall’assemblea, poiché tutti i condomini devono essere preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione.
Lo ha specificato il Tribunaledi Trento, con la recente sentenza n. 1087/2014
accogliendo l’impugnazione di due condomini avverso la delibera
dell’assemblea condominiale con la quale era stata approvata, dopo le
modifiche apportate dall’amministratore sulla base di criteri
individuati dall’assemblea precedente, la nuova tabella di ripartizione delle spese senza risultare all’ordine del giorno.
Per
il Tribunale le doglianze dei condomini sono senz’altro fondate,
poiché per la validità dell’approvazione della nuova tabella tutti i
condomini, ex art. 1105, terzo comma, c.c., dovevano essere
preventivamente informati dell’oggetto della deliberazione assembleare
che quindi doveva essere posta all’ordine del giorno. Ai fini della sua
validità, ha puntualizzato inoltre il Tribunale richiamando la
giurisprudenza della S.C. (Cass. n. 21449/2010), l’ordine del giorno deve elencare specificamente, “sia
pure in modo non analitico e minuzioso, tutti gli argomenti da
trattare, si da consentire a ciascun condomino di comprenderne
esattamente il tenore e l'importanza, e di poter ponderatamente
valutare l'atteggiamento da tenere, in relazione sia alla opportunità o
meno di partecipare, sia alle eventuali obiezioni o suggerimenti da
sottoporre ai partecipanti”, mentre l’incompletezza dello stesso determina l’annullabilità della delibera condominiale (Cass. n. 143/2004).
Né
può avere rilievo, ha concluso il Tribunale, che la nuova tabella di
ripartizione delle spese si limitasse ad approvare quanto già deciso
nella precedente assemblea, giacché nella stessa erano stati soltanto individuati i criteri da adottare per la modificazione dei millesimali i quali poi, come avvenuto, sarebbero serviti a predisporre le nuove tabelle da approvare definitivamente nella convocata assemblea, della quale, altrimenti, accogliendo le tesi del condominio, non ci sarebbe stato alcun bisogno. Su quest’assunto pertanto, il giudice ha accolto il ricorso dei condomini e annullato la delibera condominiale sul punto.